Nelle NTC 2018 (§§. 7.2.3 e 7.2.4) si definiscono in maniera chiara le responsabilità in ordine al soddisfacimento della domanda sismica e precisamente:
– del progettista della struttura individuare la domanda e progettarne la capacità in accordo a formulazioni di comprovata validità;
– del direttore dei lavori verificarne la corretta esecuzione;
– del progettista della struttura individuare la domanda;
– del fornitore e/o dell’installatore fornire elementi e sistemi di collegamento di capacità adeguata;
– del direttore dei lavori verificarne il corretto assemblaggio.
Per gli impianti Le Norme evidenziano che se questi svolgono una funzione autonoma nell’organismo strutturale, devono essere progettati e installati rispettando i livelli di sicurezza e le prestazioni richieste per gli elementi strutturali, in tutti i casi nei quali il loro eventuale cedimento sia causa di conseguenze non trascurabili per la sicurezza.
Come per gli elementi non strutturali assemblati in cantiere è compito:
– del progettista della struttura individuare la domanda;
– del fornitore e/o dell’installatore fornire elementi e sistemi di collegamento di capacità adeguata;
– del direttore dei lavori verificarne il corretto assemblaggio.