Chi deve verificare un impianto già installato o un elemento non strutturale come un tamponamento o un controsoffitto? Deve essere un ingegnere strutturista? L’installatore deve rilasciare qualche certificato di corretto montaggio e tenuta antisismica?

Nelle NTC 2018 (§§. 7.2.3 e 7.2.4) si definiscono in maniera chiara le responsabilità in ordine al soddisfacimento della domanda sismica e precisamente:

A) quando l’elemento non strutturale è costruito in cantiere è compito:

– del progettista della struttura individuare la domanda e progettarne la capacità in accordo a formulazioni di comprovata validità;

– del direttore dei lavori verificarne la corretta esecuzione;

B) quando l’elemento è assemblato in cantiere è compito:

– del progettista della struttura individuare la domanda;

– del fornitore e/o dell’installatore fornire elementi e sistemi di collegamento di capacità adeguata;

– del direttore dei lavori verificarne il corretto assemblaggio.

Per gli impianti Le Norme evidenziano che se questi svolgono una funzione autonoma nell’organismo strutturale, devono essere progettati e installati rispettando i livelli di sicurezza e le prestazioni richieste per gli elementi strutturali, in tutti i casi nei quali il loro eventuale cedimento sia causa di conseguenze non trascurabili per la sicurezza.

Come per gli elementi non strutturali assemblati in cantiere è compito:

– del progettista della struttura individuare la domanda;

– del fornitore e/o dell’installatore fornire elementi e sistemi di collegamento di capacità adeguata;

– del direttore dei lavori verificarne il corretto assemblaggio.

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