I dispositivi anti-caduta posti sul tetto, non dovrebbero essere consentiti quali elementi sostitutivi dei presidi di sicurezza per svolgere lavori in quota (quale ad esempio i ponteggi); in sostanza il sistema anticaduta dovrebbe consentire l’accesso al tetto in sicurezza per effettuare ispezioni, pronti interventi minimali, ma non, ad esempio manutenzioni straordinarie?

L’interpretazione può sembrare discutibile, a maggior ragione se consideriamo anche l’opportunità di usare dispositivi non permanenti (ci sono imprese ad esempio che per effettuare manutenzioni straordinarie utilizzano linee vita removibili). Al di là delle convenienze economiche la scelta di una soluzione collettiva o meno per lavorare in sicurezza è sempre onere della committenza, coordinatore sicurezza, progettista,.. dopo analisi del tipo di rischio e nel rispetto del D. Lgs 81/08 (ex D.Lgs 626/94 e D.Lgs 494/96) – TIT. IV – CAPO II – SEZ II – Art 115: Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

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