Si parla di responsabilità del Direttore dei Lavori, in realtà la figura del D.L. nei confronti degli atti depositati presso il Comune. E’ questa la figura che ha la responsabilità finale? E’ lui che firma la dichiarazione di fine dei lavori e richiesta di agibilità? Qual’è il ruolo del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva?

Art. 5 p.to 3 della L.R. Piemonte: La corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attestati dal Direttore Lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori, nella quale si dichiara l’avvenuta realizzazione a regola d’arte e l’integrazione dell’ETC.

All’art. 6 p.to 1 si specifica che il progettista deve progettare “in collaborazione con il Coordinatore per la Sicurezza” Nel modello della Legge Regionale Allegato 1 deve essere spuntata con crocetta la presenza o meno del Coordinatore, Per quanto riguarda le attestazioni finali, ovviamente è compito del Direttore Lavori redigere e presentare la Comunicazione di Fine Lavori e congiuntamente a questa tutti i documenti della linea vita e le eventuali integrazioni dell’ETC, ma resta di fatto vigente l’obbligo da parte del CSE di redigere il Fascicolo Finale dell’Opera dove saranno contenute le indicazioni in merito agli interventi manutentivi sul fabbricato tra cui quelli in copertura con l’uso dei dispositivi installati.

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